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A CHIETI PATRIMONIO ARBOREO A RISCHIO PER CAPITOZZATURE
03/08/2026

La sezione di Italia Nostra di Chieti denuncia l’uso in Città di cattive pratiche sulla vegetazione come quella della capitozzatura degli alberi.
Una cittadina iscritta alla nostra associazione ci ha segnalato questa pratica in uso nei condomini, come fosse un’azione dovuta e corretta.
Ma non è così.
La capitozzatura degli alberi è una pratica vietata da Decreti ministeriali e dalla Legge forestale d’Abruzzo. Inoltre ci sono norme comunitarie che vietano tagli sulla vegetazione nei periodi di nidificazione degli uccelli.
Diciamolo chiaramente: bisogna essere proprio dei preistorici nell’attuare ancora queste pratiche.
Al mancato rispetto delle norme si sommano motivazioni paesaggistiche, sociali, professionali ed etiche.
Con il taglio di tutta la chioma si cancella un paesaggio, la parte verde di un versante alberato scompare improvvisamente e con essa la bellezza di un panorama.
A questo danno immateriale si aggiungono una miriade di danni pubblici che vanno dall’aumento delle isole di calore a quello dell’erosione superficiale con le piogge, dalla perdita di qualità dell’aria alla banalizzazione dei territori che diventano invivibili
E’ noto che un ambiente urbano ricco di vegetazione produce benessere, accresce la socialità e induce comportamenti salutistici
Un ambiente verde aumenta il valore degli immobili e la ricreatività di un quartiere.
Per questo
CHIEDIAMO AL SINDACO E ALLA GIUNTA COMUNALE
di non rimandare la NECESSITÀ DI UN REGOLAMENTO DEL VERDE
che informi i cittadini sulle buone pratiche per salvaguardare e valorizzare l’enorme patrimonio arboreo della Città.
ALLEGATO 1. NORME DISATTESE CON LA CAPITOZZATURA DEGLI ALBERI
? Criteri Ambientali Minimi (CAM) approvati con D.M. n. 63 del 10 marzo 2020.
Infatti, fra i Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico (lettera E dell’Allegato) è affermato chiaramente (punto 11) che chi effettua le operazioni di gestione del verde pubblico deve “evitare di praticare la capitozzatura, la cimatura e la potatura drastica perché indeboliscono gli alberi e possono creare nel tempo situazioni di instabilità che generano altresì maggiori costi di gestione”, intendendo per “capitozzatura” il “drastico raccorciamento del tronco o delle branche primarie (sbrancatura) fino ad arrivare in prossimità di questi ultimi”.
? -è vietato effettuare il taglio nel periodo della nidificazione (marzo – agosto), vietato per Legge: art. 5 della Direttiva n. 2009/147/CE sulla tutela dell’avifauna selvatica, divenuta esecutiva in Italia con la Legge n. 157/1992 e s.m.i..
? Legge Regionale del 4 gennaio 2014, n. 3 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo” (Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 169/7 del 12 dicembre 2013, pubblicata nel BURA 10 gennaio 2014, n. 3 Speciale ed entrata in vigore l'11 gennaio 2014) la sanziona e la vieta come da art. 67 comma 6: “Art. 67 (Taglio di piante - accertamento e calcolo delle sanzioni) … 6. Le piante recanti danni da scortecciatura, capitozzatura, recisione di rami, incisione e amputazione di radici, incendio, pascolo ed altri, quando il danno arrecato possa determinare deperimento e morte delle stesse sono assimilate ai soggetti di cui al comma 1. …”.
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